0

Avvocato Penalista in Spagna

L’articolo 368 del codice penale punisce la coltivazione, la fabbricazione e il traffico di stupefacenti.

Coloro che compiono atti di coltivazione, trasformazione o traffico, o comunque promuovono, favoriscono o facilitano il consumo illecito di sostanze tossiche, stupefacenti o psicotrope, o ne detengono a tali fini, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da tre volte il valore della droga oggetto del reato nel caso di sostanze o prodotti che arrechino gravi danni alla salute, e con la reclusione da uno a tre anni e con la multa dal doppio del valore in tutti gli altri casi.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, il giudice può comminare la pena in misura inferiore a quella indicata, tenuto conto della natura esigua del fatto e delle circostanze personali del colpevole. Tale facoltà non può essere esercitata qualora ricorra alcuna delle circostanze di cui agli articoli 369 bis e 370.

L’articolo 368 del codice penale punisce la coltivazione, la fabbricazione e il traffico di stupefacenti con la pena di:

Reclusione da 3 a 6 anni e multa da tre volte il valore della droga in caso di sostanze illecite che arrechino gravi danni alla salute.
Reclusione da 1 a 3 anni e multa doppia in tutti gli altri casi.
È importante tenere presente che i comportamenti punibili sono coltivazione, lavorazione e traffico. In nessun momento punisce l’uso individuale e isolato di droghe. Quest’altra condotta sarà punita solo se in conseguenza di essa è messa in pericolo la salute pubblica, per esempio per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Un’altra sfumatura da tenere in considerazione è che le attività di coltivazione, produzione o traffico di droghe tossiche, narcotici o sostanze psicotrope, non potrebbero essere penalmente rilevanti se l’importo in questione fosse insignificante.

Chat
1
💬 Come possiamo aiutarla...?
Scan the code
Buongiorno👋
Come possiamo aiutarla...?